Legge 215-92

Legge 215-92

AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 56 del 7 Marzo 1992)


La legge 215/92 costituisce il fondamento degli interventi attuativi facenti parte del progetto di riequilibrio tra i sessi, in relazione al mondo dell’imprenditoria. Prevede contributi, in conto capitale, a favore di piccole imprese gestite in misura prevalente da donne per iniziative relative alle seguenti iniziative.

- Avvio di nuove attività.
- Acquisizione di attività preesistenti.
- Realizzazione di progetti innovativi.
- Acquisizione di servizi reali.


Opera con il meccanismo a bando, prevedendo finanziamenti per le attività che rientrano nei seguenti settori.

- Agricoltura.
- Manifatturiero e assimilati.
- Commercio, turismo e servizi.

Tale provvedimento, non solo incentiva la realizzazione di azioni positive in termini generici ma indica inoltre, nei seguenti articoli, le specifiche azioni da adottare per il raggiungimento della sostanziale parità tra i sessi.


Articolo 1. Principi generali1. La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono in particolare dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
c) promuovere la presenza delle imprese a condizioni o a prevalente partecipazione femminile nei comparti innovativi dei diversi settori produttivi.

Articolo 2. Beneficiari1. Possono accedere ai benefici previsti della presente legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone istituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne nonché le imprese individuali gestite da donne che operino nei settori dell’industria all’artigiano dell’agricoltura del commercio del turismo e dei servizi;
b) le imprese o i loro consorzi , le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato i centri di formazione gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota in
al 70 per cento a donne.

Articolo 3. Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile di seguito denominato “ Fondo” con apposito capitolo nello stato di previsione delle spesa del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato.
La dotazione finanziaria del Fondo e stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992 - 1994 in ragione di lire dieci miliardi annui.

Articolo 4. Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l’acquisizione di servizi reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 percento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria dell’artigianato del commercio o dei servizi nonché per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologia od organizzativa;
b) contributi fino al 30 percento delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività all’innovazione organizzativa al trasferimento delle tecnologie alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti all’acquisizione di nuove tecniche di produzione di gestione e di commercializzazione nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all’allegato al regolamento (CEE) n. 20588 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989 e interzati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052 88 i contributi previsti del comma 1 lettere a) e b) possono essere elevati rispettivamente fino al 60 ed al 40 percento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2 comma 1. lettera b) per le attività ivi previste.

Articolo 5. Crediti di imposta1. I soggetti di cui all’articolo 4 comma 1, possono richiedere in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. Con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le relative modalità di attuazione.

Articolo 6. Criteri e modalità per la concessione
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri componenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

Articolo 7. Revoca e cumulabilità delle agevolazione
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell`80 percento della spesa all’agevolazione.

Articolo 8. Finanziamenti agevolati
1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all’articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall’articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 percento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l’impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all’allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L’istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 256 con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai comma 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai comma 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 percento delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.

Articolo 9. Garanzia integrativa1. I finanziamenti previsti dall’articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza di richiendenti, dalle garanzie del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 14 ottobre 1975 , n. 517, o del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all’articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all’articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 1 della legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall’articolo 3 della medesima legge.

Articolo 10. Comitato per l’imprenditoria femminile
1. Presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato è istituito il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e dalla previdenza sociale, dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l’adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione sull’imprenditorialità femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.

Articolo 11. Relazione al Parlamento1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

Articolo 12. Iniziative delle regioni1. Le regioni anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale. 3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all’articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

Articolo 13. Copertura finanziaria1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l’anno 1992, lire dieci miliardi per l’anno 1993 e di lire dieci miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Interventi vari ne campo sociale (Imprenditorialità) femminile”.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, verrà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

 
 
 

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