Le maggiorazioni ottenibili (rispetto alla percentuale di agevolazione iniziale concessa) sono le seguenti:
- 10% per programmi svolti dalle piccole e medie imprese;
- 10% per costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam;
- 5% per costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.
Per i seguenti punti, il soggetto beneficiario deve comprovare, attraverso gli atti idonei, il diritto alle maggiorazioni richieste entro e non oltre la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni:
- 10% per programmi rientranti negli obiettivi di un programma (o di un progetto specifico) elaborato nell’ambito di un programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo;
- 10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
- svolgimento, nell’ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attività (escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature) che non sia inferiore al 30% dei costi agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri dell’U.E e purché, tra il soggetto richiedente ed i suddetti partners, non sussistano rapporti di cui all’articolo 2359 del codice civile (società controllanti);
- svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di Enti pubblici di ricerca o Università.