Le spese finanziate dalla legge si possono identificare in tutti gli investimenti in beni durevoli (materiali ed immateriali) che l’azienda sarà tenuta ad effettuare a partire dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda (senza retroattività). Sono ammessi sia l’acquisto diretto che il leasing. I benefici previsti dalla normativa riguardano le seguenti singole spese.
- Spese di Progettazione e Direzione Lavori
- Studi di Fattibilità economico finanziaria e di Valutazione di impatto ambientale
- Oneri per le Concessioni Edilizie e Collaudi di Legge- Consulenze per l’ottenimento delle Certificazioni di qualità (UNI e ISO 9000) e Ambientali (ISO 14001 e EMAS)
(Tali spese sono finanziabili con il limite del 5% dell’investimento complessivo)
- Acquisto del Suolo Aziendale, sue Sistemazioni ed Indagini Geognostiche, nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile
- Realizzazione di Opere Murarie ed assimilate (sia Costruzione ex novo che Acquisto e Ristrutturazioni di immobili)
- Realizzazione di Infrastrutture Specifiche aziendali
- Acquisto di Macchinari, Impianti ed Attrezzature varie, nuovi di fabbrica- Mezzi mobili non targati, strettamente necessari al ciclo di produzione
- Programmi Informatici e realizzazione di siti internet e di commercio elettronico
- Brevetti su nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
Spese finanziabili esclusivamente per la tipologia di investimento “riattivazione”
- Manutenzione in senso lato, purché siano capitalizzate (iscritte in Bilancio fra le immobilizzazioni immateriali) e funzionalmente indispensabili al ripristino dell’attività
- Oneri Doganali relativi a beni ammissibili , se capitalizzati. Nel concetto di spesa ammissibile non deve essere considerata l’IVA. Non sono previsti limiti minimi di spesa né particolari regole, al di là del fatto che la singola fattura dovrà essere di importo superiore 516 euro (IVA esclusa), e che la stessa non potrà essere saldata in contanti.
Approfondimenti
Riguardo alla tipologia di spese sopra elencata, i vincoli relativi al regolamento in vigore sono quelli posti dalla 488/92.
- Per le grandi imprese, le spese di progettazione sono agevolabili limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti (sia generali che specifici).
- Le spese relative alle prestazioni di terzi, per l’ottenimento delle certificazioni ambientali e di qualità, includono anche quelle riferite all’ente certificatore e non possono, da sole, costituire un programma agevolabile.
- Con riferimento alle spese per ed assimilate, quelle relative agli immobili, (soprattutto se adibiti ad uffici) sostenute dalle imprese fornitrici di servizi, possono essere ammesse alle agevolazioni se risultano pertinenti e congrue (secondo i parametri stabiliti per le imprese industriali). A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto.
- Sempre in riferimento alle Opere Murarie, la spesa relativa all’acquisto di un immobile, esistente e già agevolato, è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, 10 anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni. Tale limitazione non ricorre se queste ultime dovessero essere di natura fiscale, ovvero, nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
- L’acquisto del solo immobile aziendale, non inserito in un più vasto programma di investimenti (inquadrabile in una delle tipologie citate in precedenza), può essere ammesso alle agevolazioni esclusivamente per investimenti nel settore industria e solo se l’impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto.
- Per il settore commercio, le spese per opere murarie e impianti generali non possono superare il 50% del totale degli investimenti.
- per il settore turismo, l’acquisto di un immobile preesistente non può essere superiore al 50% del totale investimenti.
- Tra le spese per Opere murarie ed attrezzature, si possono ritenere valide, limitatamente ai programmi di “nuovo impianto” e se prevedono nell’esercizio “a regime” più di 20 occupati, anche quelle relative alla realizzazione (nell’ambito dell’unità produttiva) di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.
- Le spese relative al primo punto dell’elenco, ai Programmi informatici ed ai Brevetti (le quali, per loro natura, possono essere riferite all’attività dell’impresa nel suo complesso) sono ammesse alle agevolazioni, limitatamente alla parte utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma agevolato, nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e (con riferimento ai Brevetti) in relazione alla compatibilità con il conto economico relativo al programma medesimo.
- Le spese relative a Macchinari, Impianti ed Attrezzature (con annesse progettazioni e limitatamente alle imprese che svolgono attività di costruzioni), le Opere Murarie ed assimilate e le Infrastrutture specifiche aziendali sono ammesse alle agevolazioni, anche se sostenute con commesse interne di lavorazione (purché capitalizzate).
- Per il settore turismo e commercio, non sono ammissibili le spese sostenute con commesse interne di lavorazione.
- Le spese relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, ma che non sono installate nella sede dell’investimento, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
- il costo di queste attrezzature costituisca, al massimo, il 20% della spesa in “Macchinari, impianti e attrezzature”;
- vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell’acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488/92;
- siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili. In ogni caso, la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
- vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell’impresa cedente.
- Le spese relative ai programmi informatici (anche se realizzati con commesse interne di lavorazione), sono agevolabili solo per le piccole e medie imprese;
- Le spese per l’acquisto di brevetti, non possono superare (per le grandi imprese), il 25% dell’investimento complessivo ammissibile;
- Le spese relative all’acquisto di beni in valuta estera, possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in euro pari all’imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:
? per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”;
- per quelli provenienti dall’Unione Europea, quello risultante dall’applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene (indicato espressamente sulla “fattura integrata” ai sensi del decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93);
- Le spese relative a beni acquistati dall’impresa con un’operazione”Sabatini” non agevolata, possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione “pro-soluto”.
- Le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi (ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado), sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni (con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario) che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese, non sono ammissibili qualora (a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda), le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile, o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta.
- Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora fossero già in possesso dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale (purché l’impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione del Modulo di domanda).
- Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, le relative spese sono ammissibili limitatamente alla parte ricadente all’interno del territorio comunale nel quale è ubicato l’impianto di produzione (necessaria a raggiungere l’utente della fornitura), a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell’impresa produttrice e che siano realizzati su terreni di cui l’impresa stessa abbia piena disponibilità.
- Il leasing è ammissibile a condizione che i contratti siano stipulati con una società di leasing, o con un pool di aziende.
- Limitatamente al settore turismo, le spese del programma da agevolare relative ai “servizi annessi” (ristorante, palestre, centri benessere, saune, piscine ecc.), sono consentite esclusivamente per le attività ricettive, ed entro il limite del 75% del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento dell’attività ammissibile (a meno che i medesimi servizi annessi non siano indicati dalle regioni quali ulteriori attività ammissibili).
- Sempre per il settore turismo, le spese per attrezzature comprendono anche quelle relative all’acquisto di corredi, stoviglie, posateria (a condizione che le stesse siano iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili).
- Le spese ammissibili relative alle strutture agro-turistiche o di turismo rurale, sono quelle riguardanti l’attività ricettiva e i relativi “servizi annessi” (escluse le spese che presentino caratteristiche prettamente agricole).