Legge 488

Legge 488

La legge 488 è finalizzata ad agevolare tutte le aziende (del settore produttivo, di servizio, edili, turistiche e commerciali) che intendono attuare programmi di investimento in modo organico e funzionale. In questo modo, il Ministero dell’industria si impegna a distribuire circa il 50% dei “contributi a fondo perduto” erogati a fronte di investimenti.

E’ stato stabilito che tale somma (che viene messa a disposizione dell’imprenditore a titolo definitivo, senza alcun obbligo di restituzione) venga suddivisa tra i seguenti bandi.

- Industria servizi ed edilizia
- Turismo
- Commercio


Il Ministero dell’industria (con cadenza più o meno annuale) dichiara che è possibile presentare domanda di contributo, a partire da un determinato giorno e fino ad una data di chiusura termini. I piani di investimento sono organizzati in programmi che vanno dai 2 a 4 anni. In questo modo le aziende devono programmare la propria attività nel medio termine. Nel rispetto di tale impostazione, l’UE ha stabilito che non si possano accettare le spese già effettuate.

Per ottenere un contributo occorre stilare un business plan che descriva, in modo preciso e dettagliato: investimento, impresa e mercato in cui opera. Inoltre, deve effettuare determinati atti (aumenti di capitale ed altre delibere assembleari, ad esempio), i quali richiedono l’intervento di un notaio. Infine, deve fornire un deposito cauzionale (anche sotto forma di fideiussione) a garanzia dell’effettuazione dell’investimento.

Il software ministeriale, tutti i dati relativi all’azienda, e la parte finanziaria del business plan (facoltativa per investimenti inferiori ai 3 miliardi, ed al miliardo per le aziende di servizi) devono obbligatoriamente essere compilate tramite lo strumento informatico, messo a disposizione dal Ministero, pena la nullità della domanda.

I programmi sono classificati in base alle seguenti tipologie, per la cui definizione è d’obbligo rifarsi alle circolari esplicative (cfr. Circolare 900315 del 2000 per il settore industria; Circolare 900047 del 2001 per il settore commercio; Circolare 900516 del 2000 per il settore turismo).

- Nuovo impianto;
- Ampliamento;
- Ammodernamento;
- Ristrutturazione;
- Riconversione;
- Riattivazione o il trasferimento di impianti produttivi esistenti.


Il contributo concesso dalla legge 488 dipende da:
- Investimento;
- regione in cui si realizza il programma;
- suddivisione delle spese tra le diverse tipologie;
- anno di effettuazione.


Per avere maggiori possibilità di successo occorrerebbe rinunciare ad una parte del contributo, chiedendone una percentuale inferiore (ad esempio il 90%).Questo perché le percentuali massime di contributo vengono stabilite secondo 2 diverse tipologie di calcolo.

- Equivalente Sovvenzione Netta (ESN): è la parte di contributo calcolata al netto delle tasse; vale a dire che, nell’ipotesi di una produzione di utili da parte dell’impresa, una volta pagate le imposte relative ciò che rimarrà del contributo erogato sarà pari alla percentuale ESN in oggetto.
- Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL): è la parte di contributo erogata al lordo delle tasse. Dopo l’imposizione fiscale, pertanto, il contributo ESL ne risulterà ridotto di conseguenza.

Le imposte sono pari al 41,25%, ma il contributo viene portato a reddito in più anni, contemporaneamente all’ammortamento fiscale del bene agevolato.

 
 
 

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