Legge 46

Legge 46

La legge 46 è finalizzata ad agevolare la ricerca di tecnologie i prodotti e processi produttivi sempre nuovi, oltre che la costruzione di prototipi per verifiche e test di collaudo.

Nata nel 1982, rappresenta ancora uno strumento utile, valido ed efficace. La 46/82 ha infatti formato, con la 488/92, un pacchetto di leggi, il PIA Innovazione, finalizzato ad agevolare i finanziamenti per R& S ed industrializzazione del prodotto. Tele legge rappresenta un’agevolazione concessa alle imprese che intendono realizzare programmi di sviluppo precompetitivo e di ricerca industriale). Questa nuova Direttiva, approvata dalla Commissione dell’U.E., sostituisce il precedente regime di aiuto, previsto dalla legge 17 febbraio 1982 n. 46 con l’istituzione del Fondo Rotativo per l’Innovazione Tecnologica (F.I.T.). I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie del F.I.T. sono i seguenti.

- Imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
- Imprese agro-industriali che ricavano un fatturato prevalente dall’attività di trasformazione rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
- Imprese artigiane di produzione di beni;
- Centri di ricerca, giuridicamente autonomi, costituiti dalle imprese elencate nei punti precedenti con esclusione di quelle artigiane;
- Consorzi e società consortili nel rispetto della partecipazione finanziaria del 50% al fondo o al capitale sociale da parte dei soggetti precedenti. Tale partecipazione è ridotta al 30% per le iniziative promosse in aree del territorio nazionale considerate depresse;

Tali soggetti, inoltre, dovranno dimostrare di:

- possedere una “stabile organizzazione in Italia”, intendendosi per essa la comprovata disponibilità, sul territorio nazionale, del soggetto richiedente di almeno un’unità strutturata e organizzata per lo sviluppo della propria attività economica;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria né sottoposti alle procedure concorsuali;
- non risultare morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del FIT;
- essere iscritti al registro delle imprese.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del programma alle agevolazioni. Il Ministero delle Attività Produttive sottoscrive apposite convenzioni con delle banche concessionarie, nominate Gestori, incaricati di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti sottoposti ad istruttoria. I Gestori possono prendere accordi con i seguenti organismi, se ritenuti validi.

- Università
- Enti pubblici di ricerca
- ENEA
- Agenzia Spaziale Italiana

L’impresa richiedente deve avanzare (tramite il Gestore) una domanda di finanziamento al Ministero delle Attività Produttive L’importo stabilito è pari al 60% delle attività di R.I. e S.P.. Il tasso applicato corrisponde al 20% del tasso di attualizzazione vigente. Sono previste maggiorazioni che danno diritto ad una più alta quota percentuale di agevolazioni. Si può ottenere, nel complesso, un contributo pari 40% (circa) del totale degli investimenti.
Il sistema di agevolazione previsto è gestito attraverso il procedimento a sportello. L’istruttoria prevista segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nell’atto di presentazione della domanda, pertanto, è necessario fornire la documentazione di progetto in modo completo ed esaustivo, per evitare richieste di integrazione da parte dell’ente istruttore rallentando, di conseguenza, il procedimento valutativo. La domanda, firmata dal legale rappresentante (o da un suo procuratore), deve essere presentata ad uno dei Gestori individuati dalla normativa in commento e indirizzata al Ministero delle Attività Produttive, entro e non oltre 12 mesi, e solo a partire dai 6 mesi successivi all’inizio del programma.

La documentazione, da presentare unitamente alla domanda di richiesta delle agevolazioni, dovrà comprendere i dati seguenti:

- Scheda Tecnica;
- Piano di sviluppo;
- Ultimi due bilanci d’esercizio completi di nota integrativa;
- Atto costitutivo e statuto;
- Copia documento d’identità e codice fiscale legale rappresentante;
- Certificato iscrizione Camera di Commercio, “con dicitura antimafia”;
- Planimetrie, elaborati grafici e computi metrici estimativi, riferiti a fabbricati e opere murarie;
- Preventivi di spesa;
- Eventuale Dichiarazione, a firma del legale rappresentante (o suo procuratore), che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di R&S, presentate negli ultimi quattro anni su leggi agevolative statali e/o regionali.

L’agevolazione finanziaria concessa (sottoforma di contributo alla spesa) è suddivisa in 2 modalità: in conto interessi e a fondo perduto.

Le attività del programma di innovazione si suddividono in 2 tipologie.

- Attività di Ricerca Industriale (R.I,)
- Attività di Sviluppo Precompetitivo (S.P.)


Occorre individuare con precisione i risultati prefissati da entrambe le attività, ricercando elementi d’innovazione concreti rispetto al mercato di riferimento (nazionale ed europeo). La durata del programma di R.I. e S.P. non può essere inferiore ai 18 mesi, né superarne i 30. Le imprese promotrici dovrebbero possedere, al loro interno, un’organizzazione finalizzata ad una cura dettagliata delle le diverse fasi delle attività di progetto, le quali verranno svolte dall’azienda sia internamente che esternamente.

Ottenuto il Decreto di concessione delle agevolazioni (che il rappresentante legale della stessa deve sottoscrivere entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero, pena la decadenza dai benefici concessi) l’impresa può richiedere le agevolazioni assegnate ed il finanziamento in 3 quote, ad esclusione dell’ultimo 10%, il quale verrà erogato in seguito alla fase finale di collaudo e per stato avanzamento lavori (S.A.L.). Le PMI sono le sole che possono richiedere in anticipo la 1° quota (mediante polizza fidejussoria a garanzia delle somme richieste in anticipo).

 
 
 

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