Legge 488: Turismo

Legge 488: Turismo

Relativamente al bando rivolto al turismo, sono agevolate le attività alle quali fa riferimento il decreto 3 luglio 2000, ovvero, le imprese turistiche che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici:

- alberghi,
- motels;
- villaggi-albergo;
- residenze turistico-alberghiere, i campeggi;
- villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici;
- esercizi di affittacamere;
- case e gli appartamenti per vacanze;
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- rifugi alpini;
- agenzie di viaggio e turismo;
- imprese che esercitano attività di produzione
, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

Ogni regione, con riguardo alle imprese agevolabili dai fondi destinati al turismo, può poi indicare per il proprio territorio altre attività ammissibili anche diverse da quelle sopraccitate, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell’Unione Europea.

 
 
 

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