Adempiamenti fiscali

Adempiamenti fiscali

IMPOSTE SUI REDDITI

In base alla forma giuridica, le imposte sui redditi variano nel modo seguente: Irpef ed Irap per le ditte individuali, Irap per le società di persone. Tali società, infatti, non sono soggette direttamente ad Irpef, ma sono tassate “per trasparenza”. Pur determinando autonomamente il proprio reddito, esse trasferiscono la tassazione dello stesso in capo ai propri soci o associati, a prescindere dall'effettiva distribuzione dello stesso.

- Irpef (imposta sui redditi delle persone fisiche)
Viene applicata sulla base imponibile costituita da tutti i redditi posseduti dall'imprenditore, applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito.

- Irap (Imposta regionale sulle attività produttive)
Viene applicata su una base imponibile data dalla differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, così come indicato nello schema del Conto Economico del bilancio.

Anche le imprese non obbligate alla predisposizione del bilancio (come quelle in regime semplificato) devono attenersi a questo schema per determinare l’imposta. Diversi metodo di calcolo, invece, sono previsti per determinate categorie di contribuenti, ad esempio, per le imprese agricole e gli esercenti arti e professioni

IVA

Con il termine Iva si intende un particolare tipo di imposta (disciplinata dal D.P.R. 633/72), che viene applicata a cessioni di beni e prestazioni di servizi, se eseguite all’interno dello stato italiano da parte dei titolari della stessa. Non rappresenta né un costo né un ricavo: è, di fatto, pagata dal consumatore finale. Per determinarne l’entità, occorre sottrarre l’Iva a credito (pagata ai fornitori per l’acquisto di beni e servizi) dall’Iva a debito (incassata dalla vendita dei prodotti o dalle prestazioni dei servizi eseguite). Essa si determina sottraendo (Iva a credito) da quella (Iva a debito). L’aliquota ordinaria dell’imposta è pari al 20%. Sono previste, ad ogni modo, , anche aliquote ridotte pari al 4% o al 10 %, a seconda delle categorie di appartenenza di determinati beni/servizi. Sono in vigore i seguenti obblighi.


CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE: tramite emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale.


REGISTRAZIONE: devono essere registrati, entro termini stabiliti e seguendo determinate modalità, sia i documenti emessi per certificare le operazioni attive, che quelli ricevuti a fronte delle spese sostenute. I registri sono i seguenti.

- Fatture emesse, nei quali vanno annotate (entro e non oltre i 15 giorni dalla data di emissione) le fatture immediate. Quelle differite, invece, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di consegna dei beni.

- Corrispettivi, il registro che devono tenere i commercianti al minuto gli altri soggetti che certificano i corrispettivi. In esso va quotidianamente annotato l’ammontare complessivo dei corrispettivi, con indicando:
- importi imponibili (Iva compresa), suddivisi per aliquota,
- importi non imponibili
- degli importi esenti.
Chi emette scontrini o ricevute, può effettuare un’unica registrazione mensile (entro il giorno 15 del mese successivo).

- Acquisti, nei quali sono registrate le fatture ricevute dall’impresa per i beni/servizi acquistati. Il diritto di detrazione della relativa imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno dalla data d’effettuazione dell’operazione (ai fini dell’Iva).

- Omaggi.

-Corrispettivi d’emergenza.


LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO: il contribuente è tenuto alla liquidazione ed al versamento dell’Iva eventualmente dovuta. La liquidazione mensile è la più frequente, tuttavia, contribuenti con un determinato volume d’affari possono scegliere la liquidazione trimestrale: in questo caso devono, però, pagare un interesse dell’1% sull’Iva da versare. La liquidazione periodica (mensile o trimestrale che sia) è finalizzata a determinare l’imposta (del periodo in questione) che si è obbligati a versare all’Erario, o l’importo risultante a credito del contribuente. Il calcolo della liquidazione consiste nella differenza tra l’Iva sulle vendite di beni/servizi e l’Iva sugli acquisti di beni/servizi ammessa in detrazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese o nel trimestre precedente (a seconda dei casi).

- Vincoli della liquidazione mensile: deve essere compiuta entro il giorno 16, relativamente alle operazioni registrate nel mese precedente e, contestualmente, si dovrà versare l’eventuale differenza a debito.

- Vincoli della liquidazione trimestrale: eseguono l’Iva dovrà essere versata entro:
- 16 maggio, per il primo trimestre;
- 16 agosto, per il secondo trimestre;
- 16 novembre, per il terzo trimestre; dovrà essere liquidato con la dichiarazione annuale dell’Iva.

In ogni caso, qualora tali scadenza dovessero cadere di sabato o in un giorno festivo, verranno prorogate al 1° giorno lavorativo che segue.
E’ necessario eseguire i versamenti dell’Iva secondo il modello “F24”. Qualora l’ammontare dovuto non superasse l’importo di 25,82 €, verrà a cadere l’obbligo di versamento dell’Iva a debito.


LE OPREAZIONI: Le operazioni principali che a cui viene applicata l’Iva, e a proposito delle quali si è tenuti a fornirne relative documentazioni, si suddividono nelle seguenti categorie.

- Operazioni imponibili: sulle quali viene applicata l’imposta con aliquota variabile (4%, 10%, 20%).

- Operazioni non imponibili: sulle quali non viene calcolata l’Iva ma che sono, ad ogni modo, soggette agli altri obblighi formali. Generalmente sono quelle che seguono:
- esportazioni (cessioni verso paesi non appartenenti alla comunità europea)
- operazioni assimilate all’esportazione;
- servizi internazionali.

- Operazioni esenti: sulle quali non viene applicata l’Iva ma che sono, ad ogni modo, soggette agli altri obblighi formali l’Iva. Tra tali operazioni (espressamente indicata all’art. 10 del D.P.R. 633/72) vi sono:
- affitti di fabbricati e di terreni;
- operazioni di assicurazione;
- cessioni fatte ad enti pubblici, ad associazioni o fondazioni aventi finalità di assistenza e beneficenza, alle Onlus;
- scommesse e lotterie nazionali;
- trasporto urbano delle persone.

Le suddette operazioni vanno documentate, in relazione all’attività svolta, attraversale seguenti modalità.

- Fattura
- Scontrino fiscale
- Ricevuta fiscale
- Documenti di trasporto

 
 
 

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