Partita Iva Agevolata

Partita Iva Agevolata

Irpef al 10% per 3 anni

L’articolo 13 della Legge 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria del 2001), stabilisce quanto segue: coloro che intraprendono un’attività artistica o professionale (ovvero d’impresa) possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 2 successivi, di un regime fiscale agevolato.

Tale regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva a quella sul reddito ed è pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Questo tipo di agevolazione può essere riconosciuta solo se si verificano determinate situazioni ed esclusivamente a contribuenti che possiedono i requisiti richiesti.

- Il soggetto richiedente deve essere una persona fisica od un’impresa familiare.

- Il contribuente non deve aver esercitato, negli ultimi 3 anni, attività artistiche, professionali o d’impresa, anche se in forma associata o familiare. La qualità di socio (in società personali o di capitale) non costituisce, a priori, causa ostativa per l’adozione del regime in questione. Occorre far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività, d’impresa o di lavoro autonomo, svolta in concreto dal socio. Di conseguenza, qualora il soggetto fosse stato socio accomandante di una S.a.s., o socio in S.r.l., egli avrà ugualmente il diritto a fruire del regime agevolato, purché non abbia svolto (nei 3anni precedenti) attività di gestione all’interno della società, ma abbia conferito solo capitale.

- L’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta in precedenza, anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria, ai fini dell’esercizio di arti o professioni). Si vogliono infatti evitare abusi dei contribuenti, i quali, solo per avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica.

- I compensi di lavoro autonomo, o ricavi realizzati, non possono superare un determinato limite d’ammontare, ovvero:
- per i lavoratori autonomi: 30.987,41 €
- per le imprese: 30.987,41 € (se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 € per le imprese aventi per oggetto altre attività).

- Occorre osservare regolarmente obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

In caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all’attività prevalentemente esercitata, ovvero quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi/compensi durante il periodo d’imposta. Ad ogni modo, la somma di essi non potrà superare determinati limiti.
Nel caso in cui un contribuente subentri in un’attività d’impresa,che prima era svolta da un altro soggetto, quest’ultimo non deve aver superato i limiti relativi ai compensi/ricavi (nel periodo precedente). I possedenti dei suddetti requisiti possono avvalersi delle seguenti agevolazioni.

AGEVOLAZIONI

- Riduzione del carico fiscale: è prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e relative addizionali regionali e comunali) pari al 10%. E’ necessario eseguire tale versamento entro i termini ordinari stabiliti per il quello relativo alle imposte sui redditi, secondo il modello “F24”, indicando il codice tributo 4025. Il reddito di lavoro autonomo o d’impresa, poiché già soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef. Ad ogni modo, vige l’obbligo di dichiarazione e di versamento annuale e, se prevista, l’emissione di fatture e scontrini fiscali.

Inoltre, è necessario conservare i documenti ricevuti ed emessi.

- Semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto l’esonero dai seguenti obblighi contabili:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva);
- liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100).

L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. E’ necessario versare regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto). Per quanto riguarda le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e viene calcolata sull’intero reddito d’impresa realizzato.

- Non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi/compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato. i contribuenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che, di conseguenza, non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto.

- Assistenza gratuita: viene fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

- Concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche. I contribuenti che, per usufruire dell’assistenza, acquistano computer, modem e stampante, hanno diritto al riconoscimento di un credito d’imposta pari al 40% del costo, con il limite massimo di 309,87 €.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio,: il “Tutoraggio”, dedicato a coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), qualora possiedano i requisiti richiesti per usufruire di tale regime, e le imprese che adottano il regime sostitutivo per attività marginali.

 
 
 

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