Regimi Fiscali

Regimi Fiscali

REGIME FORFETARIO

Introdotto dalla legge n. 662/96, tale regime riguarda i contribuenti minimi.

E’ d’obbligo (a meno che non si scelga il regime ordinario o semplificato) per le ditte individuali che, durante l’anno solare precedente, presentavano le caratteristiche seguenti:

- Volume d’affari inferiore a 10.329,14 € (compresi i corrispettivi e i compensi non rilevanti ai fini dell’Iva);
- Costo complessivo dei beni strumentali (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, inferiore a 10.329,14 €;
- Non hanno compiuto alcuna cessione all’esportazione;
- Non hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) per importi complessivi superiori al 70% del volume d’affari di cui sopra (tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali).

Sono previsti i seguenti adempimenti semplificati:

- Emissione (solo su richiesta del cliente) e conservazione delle fatture o, se ne è previsto l’obbligo, emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
- Obbligo di richiedere e conservare la documentazione degli acquisti oggetto dell’attività propria, senza che la stessa debba essere annotata sul registro Iva acquisti (facoltativo).
- Annotazione, entro il 15° giorno del mese successivo, dell’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni imponibili Iva effettuate ogni mese. La registrazione si esegue nei registri delle fatture o dei corrispettivi, ovvero, in un apposito prospetto che li sostituisce (conforme al modello approvato con D.M. 12 febbraio 1997).

Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile si determina forfetariamente in relazione all’attività prevalente. Viene applicata, sul volume d’affari aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini Iva, una percentuale pari al:

- 75% per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 61% per imprese esercenti altre attività;
- 78% per artisti e professionisti.

Relativamente all’Iva, invece, l’imposta si determina forfetariamente sull’attività prevalente. Viene applicata, sull’imposta corrispondente alle operazioni imponibili, una percentuale pari al:

- 73% per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 60% per imprese esercenti altre attività;
- 84% per artisti e professionisti.


REGIME ORDINARIO

E’ sempre d’obbligo per le società di capitali; per società di persone e ditte individuali, solo qualora si fossero conseguiti (durante il periodo di imposta precedente) ricavi superiori agli importi che seguono (al di sotto dei quali è facoltativo):

- 516.456,90 €;
- 309.874,14 € (solo per attività di prestazione di servizi).

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri:

- Libro giornale.
- Libro degli inventari.
- Registri Iva relativi a: fatture emesse, corrispettivi, acquisti.
- Scritture ausiliarie (o conti di mastro).
- Scritture di magazzino (solo se superati i limiti di ricavi e di valore delle rimanenze finali).
- Registro beni ammortizzabili
(facoltativo, qualora le registrazioni siano effettuate sul libro giornale o quello inventari, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi).

Per quel che concerne le registrazioni contabili, è necessario seguire il metodo contabile della partita doppia.

La determinazione del reddito avviene sulla base dell’utile o perdita, derivante dal bilancio di esercizio, al quale vengono applicate le variazioni previste dalla normativa.

REGIME NUOVE ATTIVITA’

Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive, è stato stabilito dalla Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000). Esso riguarda tutte le persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari o di lavoro autonomo). Tale regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 10%, oltre ad una serie di semplificazioni contabili. Viene applicato per il 1° periodo d’imposta e per i 2 successivi.
I contribuenti hanno diritto a tali benefici se in possesso di determinati requisiti, ed al verificarsi di determinate condizioni. Vedi Partita Iva Agevolata.

REGIME SEMPLIFICATO

Tale regime viene applicato indipendentemente dall’attività svolta. Riguarda tutte le imprese individuali le società di persone le quali abbiano, nel corso dell’anno precedente e relativamente a tutte le attività esercitate, conseguito ricavi inferiori ai limiti seguenti:

- 516.456,90 €;- 309.874,14 € (solo per attività di prestazione di servizi).

La semplificazione consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori , ad eccezione dei registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) e di quello relativo ai beni ammortizzabili. Essi dovranno essere integrati dalle seguenti informazioni:

- Componenti positivi e negativi del reddito d’impresa (non rilevanti ai fini dell’Iva) entro 60 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
- Annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, ovvero, le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Valore delle rimanenze (da riportare nel registro degli acquisti) con indicazione delle quantità e dei valori relative alle singole categorie di beni, e dei criteri eseguiti per la valutazione. Il termine è quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quel che concerne le annotazioni riguardanti i beni ammortizzabili, esse potranno essere eseguite, anziché nell’apposito registro, in quello relativo all’Iva acquisti. Il termine è quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Dal 1° gennaio 2002, tali scritture possono anche essere evitate, purché il contribuente sia in grado di fornire i dati previsti dal registro dei beni ammortizzabili (qualora richiesto dall’Amministrazione).

Per quanto riguarda le imprese minori, il reddito imponibile si determina con la differenza tra ricavi costi dell’esercizio (applicando le regole contenute nel T.U.I.R. all’articolo 66). Non vige l’obbligo di redazione del bilancio annuale: il reddito viene determinato compilando il quadro previsto dalla dichiarazione dei redditi.

REGIME SOSTITUTIVO PER ATTIVITA’ MARGINALI

È un regime fiscale agevolato. Prevede una tassazione ridotta, ovvero, un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito d’impresa conseguito. Possono sceglier tale regime le imprese individuali, anche sotto forma di imprese familiari, se in possesso di determinati requisiti.

- L’attività svolta deve rientrare tra quelle effettivamente soggette agli studi di settore.
- I ricavi e i compensi, relativi al periodo d’imposta precedente, non possono superare un preciso limite (individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore). Esso varia in base ai diversi settori d’attività. In ogni caso, non può mai oltrepassare i 25.822,85 €.

REGIME SUPER-SEMPLIFICATO

È il regime previsto per i contribuenti minori, ovvero, le ditte individuali esercenti attività d’impresa, le quali abbiano riportato i seguenti requisiti nel corso dell’anno solare precedente.

- Volume d’affari inferiore a 25.822,85 € (15.493,71 € per attività di prestazioni di servizi). Nel caso di contemporaneo esercizio di attività di cessione di beni e di prestazioni di servizi, è necessario far riferimento all’attività prevalente.
- Acquisti (al netto di Iva) inferiori 10.329,14 € (18.075,99 € in caso di cessione di beni).
- Costo complessivo dei beni strumentali utilizzati (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, inferiore a 25.822,85 €.
- Compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori stabili (esclusi gli occasionali) per importi complessivi inferiori al 70% del volume d’affari di cui sopra (tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali).

E’ necessario attestare, nell’apposita casella della dichiarazione d’inizio attività ai fini Iva (modello AA9/7), di presumere il rispetto di tali limiti durante il corso dell’anno, senza indicazione del volume d’affari presunto.

E’ possibile tenere i soli registri Iva o, in alternativa, un apposito prospetto semplificato (approvato con D.M. 11 febbraio 1997) nel quale registrare le annotazioni obbligatorie.
Sono anche previste le seguenti semplificazioni.

- Registrazione cumulativa mensile, distinta per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate. La scadenza è il 15° giorno del mese successivo.
- Registrazione cumulativa, mensile o trimestrale, degli acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini Iva, con indicazione dell’Iva detraibile. La scadenza è quella prevista per le liquidazioni Iva.
- Conservazione della documentazione riguardante i costi (non rilevanti ai fini Iva) deducibili ai fini della determinazione del reddito, imputati direttamente nella dichiarazione dei redditi (senza alcuna indicazione nelle scritture contabili).
- Annotazione del valore delle eventuali rimanenze di magazzino. La scadenza è quella prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il reddito imponibile viene determinato seguendo le regole previste per le imprese minori in contabilità semplificata.

Il regime è a tempo indeterminato, (tranne in nelle cause di decadenza e rinuncia previste). L’opzione è valida per almeno un periodo d’imposta, con rinnovo automatico alla scadenza. E’ necessario presentare domanda, redatta su apposito modello, all’ufficio delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. Il termine previsto è il mese di gennaio dell’anno a decorrere.

I soggetti ammessi sono tenuti a:

- conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- presentare la dichiarazione dei redditi;
- fatturare e certificare i corrispettivi (qualora fosse prescritto).

Le semplificazioni consistono nell’esonero dai seguenti adempimenti contabili:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva;
- liquidazioni e versamenti periodici, rilevanti ai fini dell’Iva. L’imposta deve essere versata annualmente.

E’ prevista, negli adempimenti tributari, l’assistenza d’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, in ragione del domicilio fiscale. Il reddito imponibile si ottiene dalla differenza tra i ricavi/compensi (risultanti dal programma Ge.Ri.Co., il software di calcolo degli studi di settore) e i costi e le spese (determinati secondo le regole previste per l’attività d’impresa in contabilità semplificata) A tale reddito verrà poi applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 15% dello stesso. Le somme ricevute dai contribuenti non sono soggette a ritenuta d’acconto, di conseguenza, chi le ha pagate (sostituto d’imposta) non deve operare alcuna trattenuta. A tal fine, i contribuenti interessati devono consegnare, ai propri committenti, una dichiarazione dalla quale risulti che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che, quindi, non dovrà essere eseguita la ritenuta d’acconto.

 
 
 

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