Se si sceglie la forma individuale, la ditta sarà formata da una sola persona fisica. Non vi sono particolari prescrizioni per quel che concerne la costituzione. E’ d’obbligo l’iscrizione nel Registro di Commercio, qualora l’ammontare d’affari annuo sia superiore ad un determinato limite.
Si ha un’impresa individuale quando una persona fisica inizia in forma professionale un’attività produttiva, volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizzando e coordinando, a tal fine, i fattori produttivi necessari (essenzialmente capitale e lavoro).
La ditta individuale rappresenta la forma giuridica più semplice, poiché la sua costituzione non richiede adempimenti particolari. Essendo l’imprenditore titolare unico, egli possiede la facoltà di prendere decisioni liberamente assumendosi, d’altre parte, tutti rischi che ciò comporta. Questi, inoltre, va incontro a determinati svantaggi collegati, in particolare, alla responsabilità illimitata. Tale forma giuridica, comunque, è maggiormente consigliata alle imprese di dimensioni limitate.
L’impresa individuale si costituisce entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. A tal fine, è d’obbligo:
- l’iscrizione nel registro delle imprese;
- la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, e la conseguente apertura del conto fiscale.
Il limite stabilito fa eccezione esclusivamente nel caso in cui gli imprenditori individuali si possano iscrivere nel registro delle imprese, solo dopo aver ottenuto, dalle autorità competenti, le autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività richiesta, le quali possono riguardare l’esercizio di:
- attività subordinata alla preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi, registri;
- attività subordinata al possesso di apposita autorizzazione amministrativa.
Un vantaggio rilevante è che gli oneri amministrativi e contabili sono ridotti al minimo. Per avviare l’attività, infatti, non è necessario ricorrere ad un notaio: è sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita Iva. Non occorre neanche tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla normativa fiscale (libri IVA, libri ammortizzabili) ed, eventualmente, anche il libro giornale e quello degli inventari. Anche gli oneri fiscali sono ridotti. La costituzione e lo scioglimento dell’impresa, inoltre, non vengono sottoposti a tasse. Se si desidera liquidare l’attività, è sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione agli enti seguenti:
- Camera di Commercio;
- Inps ;
- Inail (se iscritti).
E’ opportuno ricordare che i redditi dell’impresa, dopo aver scontato l’Irap, vanno sommati a quelli personali e tassati con le aliquote progressive previste dall’Irap. In caso di grandi guadagni, pertanto, le imposte crescono.