L’assicurazione per il recesso dal contratto di viaggio, ovvero per l’annullamento dello stesso,
si rivolge prevalentemente a chi fa viaggi costosi, prenotandoli in largo anticipo. In ogni caso, è una valida forma di tutela contro gli imprevisti che possono avvenire negli ultimi giorni prima della partenza. Se si è malati o se si ha appena subito la perdita di una persona cara, la legittimità delle motivazioni, in assenza di un’assicurazione, non dà diritto all’esclusione di tutti i costi relativi al recesso: essi possono essere anche molto elevati, fino a raggiungere in alcuni casi il 100% del costo complessivo del viaggio, specie se la disdetta avviene poco prima della partenza.
E’ per questo motivo che le agenzie di viaggi, al momento della prenotazione, propongono ai rispettivi clienti un’assicurazione che copra i costi di un eventuale annullamento: a partire da tale data, si hanno a disposizione massimo 8 giorni per la firma della polizza.
L’assicurazione copre le spese di storno nel caso di morte, infortunio o malattia dell’assicurato, di un suo famigliare o di altra persona indicata nella polizza (sempre che un medico certifichi per iscritto l’impossibilità di partecipare al viaggio), oppure nel caso di danni materiali all’immobile di proprietà dell’assicurato (incendio, furto, ecc...). Altre situazioni nelle quali l’assicurazione risulta regolarmente valida sono: motivi professionali (licenziamento, variazione del periodo di vacanza determinato dall’azienda, etc.), impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza per calamità naturali, scioperi dei mezzi pubblici, guasti e incidenti. Ad ogni modo, è consigliabile verificare sempre che tali eventualità siano previste nel contratto.
Occorre sempre fare molta attenzione alle esclusioni. Generalmente queste assicurazioni non coprono il recesso nei seguenti casi:
- quando la causa è dovuta ad una malattia cronica, ovvero quando la malattia è stata oggetto di cura già 6 mesi prima della partenza;
- quando la malattia è provocata dall’assunzione di farmaci o alcolici;
- in caso di gravidanza: poiché potenzialmente programmabile e non rientrante nella categoria “malattie”;
- in caso di furto, rapina o smarrimento dei documenti di riconoscimento;
- nei casi di guerra, catastrofi, atti di sabotaggio o terrorismo.