Oltre alla R.C. Auto obbligatoria, è possibile assicurare la propria auto con una garanzia furto e incendio. In questo modo, si assicura il proprio veicolo contro i danni materiali subiti dal veicolo, sia in rimessa che in circolazione, a seguito di: incendi, fulmini, scoppi di carburante, furto consumato o tentato del veicolo, furto parziale e rapina.
Oltre al veicolo, rientrano nei beni assicurabili anche i gli accessori costituenti la normale dotazione di serie e gli optional stabilmente fissati sul veicolo, purché ne sia comprovata l’esistenza ed il cui valore sia compreso in quello assicurato.
Generalmente, vengono esclusi dalla garanzia furto e incendio:
- i danni prodotti da semplici bruciature o dovuti a fenomeno elettrico e non seguiti da incendio;
- i danni avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi o sommosse;
- i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato, del conducente o delle persone da essi incaricate della guida, riparazione e custodia dell’autoveicolo;
- i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento di gara
- i danni derivanti dal mancato godimento del veicolo, nonché del premio RC Auto e dell’imposta di proprietà pagati e non goduti a seguito di incendio, furto totale e mancato ritrovamento del veicolo;
- le spese di trasporto, ricovero, lavaggio e disinfezione del veicolo ritrovato a seguito di furto o rapina;
- le spese per il noleggio di veicolo sostitutivo in caso di furto parziale;
- le spese per l’immatricolazione e il passaggio di proprietà del nuovo veicolo in caso di incendio, furto totale o rapina.
I criteri di valutazione e indennizzo del veicolo e dei ricambi variano a seconde le criterio utilizzato nella determinazione del valore.
- Valore a nuovo: l’indennizzo corrisponde al valore di un veicolo e dei ricambi nuovi, senza deduzione del deprezzamento derivante dall’invecchiamento del primo e dal degrado d’uso dei secondi. L’applicazione di tale criterio viene normalmente sottoposta a limitazioni temporali (solitamente i primi 6 mesi dalla data di immatricolazione) o all’impiego di particolari regimi tariffari.
- Valore del veicolo al momento del sinistro: l’indennizzo corrisponde al valore commerciale del veicolo e dei ricambi al momento del sinistro. La valutazione viene effettuata secondo i listini in uso.