RC Auto

RC Auto

L’assicurazione RC Auto, resa obbligatoria dalla legge n° 990 del 24/12/1969, tutela il proprietario del veicolo contro gli indennizzi che sarebbe tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo (morte, lesioni personali e danneggiamenti).

L’assicurazione è valida anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private. Inoltre, sono considerati terzi al fine del risarcimento dei danni alla persona anche i familiari trasportati a bordo del veicolo (dal 15/5/1991), il proprietario del veicolo quando si trova a bordo dello stesso in qualità di passeggero (dal 15/5/1991) ed i soci a responsabilità limitata. Per gli altri casi, con la garanzia aggiuntiva RC Trasportati è possibile assicurarsi contro i danni involontariamente cagionati a qualunque passeggero.


La garanzia si intende sospesa in caso di assicurazione scaduta e non rinnovata da oltre 15 giorni dalla data del termine previsto.

Non sono risarcibili i danni causati dalla circolazione del veicolo:

- al conducente del veicolo responsabile del sinistro e a cose in suo possesso;
- alle cose del proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio del veicolo;
- alle cose dei prossimi congiunti del conducente, proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo;
- alle cose dei soci illimitatamente responsabili e a quelle dei loro congiunti se l’assicurato è una società.

La società assicuratrice si riserva la possibilità di azione di rivalsa per i danni provocati da:

- veicolo guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30-4-1992 n. 285;
- veicolo con targa in prova, non in conformità con le disposizioni vigenti;
- veicolo adibito a scuola guida, con allievo alla guida senza istruttore al proprio fianco.;
- veicolo dato a noleggio con conducente, senza la prescritta licenza oppure quando il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per quanto concerne i danni a terzi trasportati.

L’assicurazione può essere stipulata con le seguenti formule tariffarie.

Franchigia fissa ed assoluta: prevede un contributo dell’assicurato al pagamento di ciascun sinistro. La franchigia viene detta “assoluta” perché la compagnia risarcisce soltanto la parte di danno eccedente il suo valore. La compagnia assicurativa risarcisce l’intero importo di danno e, successivamente, si rivale sull’assicurato entro la misura della franchigia. Rispetto alle polizze Bonus/Malus, questa tipo di polizza ha un costo inferiore (circa il 35% in meno).

Bonus/Malus: si applica agli autoveicoli omologati per il trasporto di un massimo di 9 persone, il cui peso, a pieno carico, sia inferiore ai 35 quintali. L’ammontare del premio relativo all’anno successivo dipende dalla presenza o meno di sinistri nell’anno assicurativo in corso. La tariffa prevede 18 classi di merito, alle quali corrispondono altrettanti coefficienti per il calcolo del premio. I veicoli di prima immatricolazione e quelli assicurati per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. vengono assegnati alla classe di merito 14.

La classe di merito di assegnazione viene calcolata in base alla classe di merito di provenienza ed al numero di sinistri registrati. Alla scadenza del contratto, la compagnia assicurativa rilascerà all’assicurato un attestato relativo allo stato di rischio, nel quale verranno indicate le due classi di merito (provenienza e assegnazione). Esso ha valore anche qualora si stipuli un nuovo contratto con un’altra compagnia. In sua assenza, si entrerebbe automaticamente nella classe di merito 18. In caso di veicoli venduti e sostituiti con veicoli nuovi, è possibile richiedere la sostituzione del contratto conservando la classe di merito del veicolo alienato.

Tariffa Pejus: si tratta di un premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità. Si applica ai veicoli destinati al trasporto di cose per usi speciali e per trasporti specifici. L’ammontare del premio viene determinato applicando una maggiorazione pari al 15%, qualora nell’anno precedente siano stati rimborsati 2 sinistri, oppure del 25% se nell’anno precedente ne siano stati rimborsati 3 o più. Ad ogni scadenza del contratto, la compagnia assicurativa è tenuta a rilasciare un attestato relativo alo stato di rischio, in cui sia indicato il numero di sinistri pagati o posti a riserva.

Esso ha valore anche qualora si stipuli un nuovo contratto con un’altra compagnia; in sua assenza, al premio verrebbe applicata la maggiorazione massima. Se è stato stipulato un contratto con ripartizione del rischio tra più compagnie assicurative, a rilasciare tale attestato è tenuta la sola compagnia delegataria. In caso di veicoli venduti e sostituiti con veicoli nuovi, è possibile richiedere la sostituzione del contratto usufruendo del premio stabilito per il livello di rischio del veicolo alienato.

 
 
 

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