Oltre alla R.C. Auto obbligatoria, è possibile assicurare la propria auto con una garanzia kasko, a copertura completa o parziale. La prima comprende i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione; la seconda, solo i danni da collisione con veicoli identificati.
Oltre al veicolo, rientrano nei beni assicurabili anche i pezzi di ricambio e gli accessori costituenti la normale dotazione di serie, gli optional stabilmente fissati sul veicolo e gli apparecchi fonoaudiovisivi (ove espressamente previsto dalla polizza).
Per completare la propria tutela contro i guasti accidentali, si può richiedere l’aggiunta della garanzia contro atti vandalici e fenomeni naturali, al fine di assicurare il proprio veicolo anche contro i danni materiali derivanti da: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti sabotaggio o di vandalismo, grandine, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, inondazioni, cedimenti o franamenti del terreno.
La garanzia kasko non è operante:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- se, in occasione del sinistro, il conducente si trova in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psichica determinata da uso di psicofarmaci o sostanze stupefacenti;
- qualora il sinistro venga agevolato da dolo dell’assicurato, delle persone coabitanti con lui, dei trasportati, dei dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
- qualora il sinistro sia avvenuto durante il traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano o di circolazione al di fuori dei tracciati stradali.
La determinazione dell’indennizzo può essere fatta secondo le seguenti formule:
- Formula a valore intero: vengono risarciti tutti i danni.
- Formula a primo rischio assoluto: viene stabilito un indennizzo massimo risarcibile, a prescindere dal valore del veicolo.
- Formula a primo rischio relativo: viene stabilito un indennizzo massimo risarcibile espresso in termini percentuali sul valore del veicolo.
- Formula a secondo rischio: viene stabilita una quota di rischio a proprio carico espressa in termini percentuali sul valore del veicolo.
- Formula collisione: vengono indennizzati a valore intero i soli danni derivanti da collisione con veicoli identificati.