Polizze Vita

Polizze Vita

Le polizze vita sono contratti attraverso i quali, dietro pagamento di un determinato premio, le compagnie assicurative si impegnano a pagare un capitale o una rendita (entro i limiti prestabiliti) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. I soggetti di tale contratto sono: la società di assicurazione, il contraente che stipula il contratto e paga il premio, la persona assicurata alla quale è riferito l’evento, ed il beneficiario, ovvero colui che al verificarsi di tale evento acquisirà diritto alla prestazione. Una sola persona può essere, allo stesso tempo, contraente, assicurato e beneficiario. La polizza può essere stipulata sulla propria vita o su quella di un terzo: in quest’ultimo caso l’assicurato in questione deve però dare in suo consenso in forma scritta.
In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano trascorsi 2 anni dalla firma del contratto, la compagnia assicurativa non è tenuta al pagamento, salvo patto contrario.
Il contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto individuale, può recedere dallo stesso. Egli è libero di chiedere la risoluzione del contratto prima della sua scadenza: per le polizze a premio unico questo è possibile già dal termine del primo anno, mentre per quelle a premio annuo solo dopo il pagamento di almeno due annualità, se di durata inferiore a 5 anni, oppure dopo almeno tre annualità in caso contrario. E’ anche prevista una possibile riduzione della prestazione finale: si mantiene in vita la polizza fino alla sua scadenza, cessando però di versare premi. La prestazione finale, naturalmente, sarà proporzionata ai premi versati. In tali eventualità, entro un termine variabile dai 6 ai 12 mesi, solitamente è possibile riattivare la polizza versando i premi non pagati, aumentati degli interessi.
Le polizze vita prevedono il consolidarsi delle prestazioni ed il rendimento minimo garantito. Inoltre, non sono né pignorabili né sequestrabili e non possono neanche essere soggette ad imposte di successione per le prestazioni riferite al caso morte.
Per valutare il rendimento di una assicurazione sulla vita è necessario prendere in considerazione due parametri: la quota di caricamento che la compagnia trattiene per sé a copertura delle spese di gestione e che è obbligata a rivelare previa richiesta dell’assicurato, e l’aliquota di retrocessione, che rappresenta la quota attribuita all’assicurato relativamente agli utili maturati.

Assicurazione caso morte
L’assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di morte dell’assicurato. E’ possibile scegliere tra le seguenti alternative.
Temporanea caso morte: il premio è versato in unica soluzione e garantisce il pagamento al beneficiario, in caso di morte dell’assicurato, entro un dato termine.
Vita intera caso morte: il premio è versato in unica soluzione oppure a scadenze prestabilite; garantisce il pagamento al beneficiario, in caso di morte dell’assicurato, senza limiti di tempo.
Vita intera caso morte differita: il premio è versato in unica soluzione oppure a scadenze prestabilite; garantisce il pagamento al beneficiario, in caso di morte dell’assicurato, a seguito di una determinata data stabilita nel contratto, alla quale solitamente si associa una contro-assicurazione. In questo modo, viene garantita la restituzione dei premi pagati al netto delle imposte, qualora l’assicurato dovesse morire nel periodo di differimento.

Assicurazione caso vita
L’assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale o di una rendita in caso l’assicurato rimanga in vita. E’ possibile scegliere tra le seguenti alternative.
Rendita vitalizia immediata: il premio è versato in unica soluzione e garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario, fino alla morte dello stesso.
Rendita temporanea immediata: il premio è versato in unica soluzione e garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario per un determinato numero di anni, oppure fino alla sua morte (qualora fosse anteriore).
Caso vita a rendita o capitale differito: il premio è versato in unica soluzione oppure a scadenze prestabilite; garantisce il pagamento al beneficiario in caso l’assicurato sia ancora in vita al termine di un certa data fissata nel contratto. Anche in questo caso viene normalmente associata una
controassicurazione, come garanzia della restituzione dei premi pagati al netto delle imposte, qualora l’assicurato dovesse morire nel periodo di differimento. La polizza caso vita a rendita o capitale differito, prevede due opzioni:

- rendita certa: di durata variabile dai 5 ai 10 anni, con la clausola che se l’assicurato dovesse morire prima di aver usufruito dell’intero periodo, la rendita residua venga destinata al beneficiario;
- rendita reversibile: viene garantito il trasferimento totale o parziale della rendita ad altro beneficiario, in caso di morte dell’assicurato.

Assicurazione mista
L’assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale o di una rendita al termine di una scadenza determinata, o prima in caso di morte dell’assicurato. E’ possibile scegliere tra le seguenti alternative.
Mista ordinaria: il premio è versato in unica soluzione oppure a scadenze prestabilite; garantisce il pagamento al beneficiario al termine di un certa data fissata nel contratto, oppure prima in caso di morte.
Mista a termine fisso: il premio è versato in unica soluzione e garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prestabilita, a prescindere dal fatto che l’assicurato sia vivo o deceduto.
Mista totale: il premio è versato in unica soluzione e garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prestabilita. Qualora l’assicurato dovesse morire prima di tale scadenza, l’obbligo di pagamento dei premi viene a cessare ma il capitale assicurato verrà comunque versato al beneficiario alla data fissata.

 
 
 

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