Oltre alla R.C. Auto obbligatoria, è possibile assicurare la propria persona con la garanzia infortuni del conducente, al fine di ottenere un indennizzo in caso di morte o invalidità permanente a seguito di incidente, come conseguenza diretta ed esclusiva di infortuni derivanti dalla circolazione.
Sono quindi compresi:
- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, qualora non determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché da stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dallo stesso qualora venga involontariamente coinvolto in tumulti popolari, aggressioni o atti violenti;
- le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;
- l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, fulmini compresi;
- gli infortuni derivanti da valanghe o slavine e dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili.
Il bene assicurato è l’integrità fisica del conducente del veicolo. Se al momento dell’infortunio il conducente non fosse fisicamente integro e sano, saranno indennizzabili esclusivamente le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito un individuo in buone condizioni di salute.
Generalmente, sono esclusi dalla garanzia infortuni del conducente:
- tutti i casi di esclusione e rivalsa già previsti dall’assicurazione RC Auto;
- gli infortuni occorsi in caso di uso del veicolo diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;
- gli infortuni occorsi a conducente non autorizzato;
- gli infortuni derivanti da sforzi muscolari non aventi carattere traumatico, gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate;
- gli infortuni occorsi durante corse, gare e relative prove salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall’A.C.I.
- gli infortuni occorsi a conducente di età superiore ai 75 anni;
- gli infortuni occorsi a conducente affetto da alcoolismo, tossicomania, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
- gli infortuni causati da guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni causati da trasmutazione o assestamento energetico dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, raggi X);
- gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati.
La copertura prevede due casi, morte e invalidità permanente, con due distinti capitali assicurati. Nel primo caso, l’indennizzo viene corrisposto agli eredi o ad altri beneficiari indicati dall’assicurato, anche se il soggetto è deceduto nei 2 anni successivi al giorno dell’infortunio (questo vale anche per il caso di invalidità permanente).
Nel secondo caso, l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità; esso verrà accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri indicati nel contratto di polizza.