Polizze Casa - Incendi

Polizze Casa - Incendi

La garanzia incendio tutela il proprietario dell’abitazione da eventuali danni che potrebbero compromettere gravemente la sua situazione economica. Tale assicurazione, inoltre, offre una copertura molto ampia e comprende anche i danni causati da fulmini, tempeste, esplosioni, implosioni, scoppio, precipitazioni di aerei e satelliti sulla casa, fumo, gas, onda sonica, fenomeni elettrici, atti vandalici ed eventi socio-politici come: scioperi, tumulti, urto di veicoli stradali del proprietario (esclusi quelli dell’assicurato), grandine, vento, neve e acqua. In quest’ultimo caso, però, l’assicurazione copre esclusivamente i danni provocati da rotture accidentali e non quelli dovuti ad una cattiva manutenzione.

Di norma, sono esclusi anche i danni provocati da gelo, terremoti, inondazioni, alluvioni e caduta massi. Le persone che abitano in zone dove è probabile che si verifichi evento di questo tipo, potranno chiedere espressamente che nel contratto vengano incluse tali garanzie.

L’assicurazione incendio può riguardare sia il fabbricato (tutti gli impianti fissi), sia il suo contenuto (mobili, ed oggetti rimovibili), che eventuali garage o padiglioni nel giardino, qualora non superino 1/10 della superficie complessiva assicurata, altrimenti dovranno essere indicati espressamente nella polizza ed assicurati a parte.
E’ possibile scegliere tra differenti forme assicurative, a seconda delle proprie esigenze.

Assicurazione a valore a nuovo e/o di ricostruzione
L’assicuratore è tenuto a pagare le spese necessarie per la ricostruzione integrale del fabbricato o per il rimpiazzo dei beni mobili, fino al massimale stipulato. E’ possibile stipulare tale polizza sia per il fabbricato che per il suo contenuto. Assicurando entrambi si evita la liquidazione del danno con riferimento al valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro.

Assicurazione a valore intero
L’assicurazione copre la totalità del valore delle cose assicurate. E’ molto importante che il valore indicato nella polizza non sia inferiore a quello effettivo: in questo caso, infatti, si potrebbe incorrere “regola proporzionale” prevista dal Codice Civile (art.1907). In pratica, l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponderebbe all’intero ammontare del danno, ma verrebbe ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore stimato al momento del sinistro.

Assicurazione a primo rischio assoluto
L’assicuratore è tenuto a pagare fino al raggiungimento di un certo massimale e non applica la regola proporzionale. Spesso è previsto nella polizza un degrado: in caso di danno, viene rimborsato il valore del bene nuovo, depurato dal deprezzamento.
L’assicurazione a primo rischio assoluto risulta particolarmente vantaggiosa sia per i proprietari di fattoria che per tutti i coloro che intervengono personalmente nella costruzione: in questi casi, infatti, assicurarsi con la forma valore a nuovo potrebbe essere molto oneroso.

 
 
 

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